La legge di regolamentazione per la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica è molto previsa, indicando sia le strutture che hanno l’obbligo di possedere questo tipo di documentazione, sia tutte le strutture che ne sono escluse.
In linea generale, tutte le nuove costruzioni, sia private sia pubbliche, devono essere in possesso dell’APE prima di poter chiudere i lavori e procedere alla produzione del certificato di abitabilità.
L’obbligo
L’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio ogni qual vota si costruisca una nuova casa, ma anche nel caso in cui una struttura edilizia (non importa se un intero edificio o solo una parte, come ad esempio un appartamento) sia in fase di vendita o di locazione.
A tal proposito l’attestato deve essere prodotto prima ancora di pubblicare gli annunci relativi alla costruzione in questione, o si rischia di incorrere in sanzioni amministrative di importante entità.
Nel caso in cui l’APE non sia disponibile la multa sarà comminata sia al proprietario della casa, sia alla società immobiliare che ne ha pubblicato l’annuncio privo della documentazione di legge.
Devono essere dotati di APE anche tutti gli edifici che cambiano di proprietà, anche nel caso di una donazione o di una cessione a titolo gratuito. L’APE deve essere presente anche in tutti gli edifici pubblici con area maggiore ai 250 metri quadrati.
Le ristrutturazioni
Si deve presentare l’APE anche in occasione delle ristrutturazioni che comportano una modifica sostanziale di più del 25% della superficie dell’involucro esterno della casa, o che riguardi gli impianti interni, o ancora le strutture che possono modificare l’efficienza energetica di una struttura.
In queste ultime situazioni l’APE è necessario nel caso in cui si desideri approfittare delle detrazioni fiscali previste dalla legge, che ammontano al 65% della spesa effettuata.
Quali strutture non hanno l’obbligo di essere dotate dell’APE
Esistono alcuni casi eccezionali, i primi fra tutti riguardano gli edifici già dotati del vecchio certificato, chiamato ACE, che ha valore decennale; se non si sono apportate importanti modifiche alla struttura, allora l’ACE ha ancora valore legale, fino alla sua scadenza naturale.
Sono esclusi anche gli edifici rurali e agricoli non residenziali e privi di climatizzazione; i fabbricati isolati con superficie inferiore ai 50 metri quadrati, i luoghi di culto, edifici quali box, cantine, garage, depositi.
Non devono essere munite di Ape neppure le nuove costruzioni che rimarranno al rustico, senza finiture interne.